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LIBERO MERCATO

La liberalizzazione del mercato elettrico

Con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n° 79 (cosiddetto "decreto Bersani", G.U. n.75 del 31 marzo 1999) di recepimento della Direttiva europea 96/92/CE (Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), ha preso avvio anche in Italia il processo di liberalizzazione del mercato elettrico.

La direttiva si inquadra nell'obiettivo dell'Unione Europea di attuare un ampio processo di apertura dei mercati in modo da conseguire importanti risultati di politica energetica e ambientale, quali: una maggiore qualità ed efficienza del servizio, il contenimento dei prezzi, una maggiore integrazione delle reti energetiche, una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti, un maggiore sviluppo tecnologico, la tutela dell'ambiente.

Contestualmente all'avvio del processo di liberalizzazione sono venuti creandosi due mercati paralleli: uno "vincolato" e uno "libero".

Il "mercato vincolato" è costituito dai clienti vincolati, cioè da tutti quegli utenti che presentano consumi di energia elettrica al di sotto di una determinata soglia (in particolare nella categoria vengono ricompresi gli utenti domestici).

Tali clienti, definiti in virtù dei consumi effettuati nell'anno solare precedente, non raggiungendo la soglia di idoneità definita per legge, non hanno la capacità né la forza contrattuale per stipulare contratti di fornitura direttamente con i grossisti.

Il "mercato libero" è invece costituito dai cosiddetti "clienti idonei" quelle persone fisiche o giuridiche che hanno la capacità di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista sia in Italia sia all'estero.

I requisiti del cliente idoneo (art. 14 dgls 79/99)


Le soglie per l'accesso al mercato libero da parte dei clienti "idonei" sono fissate dal decreto legislativo sulla base dei consumi annui, riferiti all'anno precedente, la cui misura ha subito diverse modifiche.
A partire dal 29 aprile 2003  la soglia di consumo richiesta per potere accedere al mercato libero dell'elettricità è scesa a 100.000 kWh.

Il riconoscimento del cliente idoneo.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas con la delibera n. 20/03, ha semplificato le procedure di certificazione per i nuovi clienti finali con consumi superiori a 100.000 kWh che vogliano accedere al mercato libero dell'elettricità.


È stato infatti disposto l'obbligo per i distributori di trasmettere all'Autorità l'elenco dei clienti finali idonei allacciati alle proprie reti i cui prelievi nell'anno 2002 sono risultati superiori a 100.000 kWh, disponendo inoltre l'obbligo di comunicare a tutti i propri clienti potenzialmente liberi la possibilità di cambiare fornitore.


La verifica del riconoscimento della propria qualifica di cliente finale idoneo può essere effettuata attraverso una ricerca sull'elenco dei clienti finali idonei presente sul sito dell'Autorità (www.autorita.energia.it).


Qualora un cliente finale, pur avendo avuto nell'anno solare 2002 consumi in un unico sito superiori a 0,1 GWh, non dovesse ritrovarsi nell'elenco, potrà provvedere all'inserimento dei propri dati attraverso il sistema di autocertificazione on line.

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