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 |  |  | | TARIFFE ENERGIA ELETTRICA |  |
|  | TARIFFE ENERGIA ELETTRICA
A partire dal 1° luglio 2007, il processo di liberalizzazione del mercato elettrico è stato completato. Le disposizioni del Decreto Legge 18 giugno 2007 n. 73, in attuazione della Direttiva 2003/54/CE, prevedono infatti l’attribuzione della qualifica di “cliente idoneo” a tutti i clienti finali di consumo di energia elettrica. Tale Decreto ha, di fatto, abolito il mercato vincolato dell’energia elettrica, ed ha rivoluzionato la struttura organizzativa che va dall’approvvigionamento dell’energia alla consegna al cliente finale. L’articolo 1 del Decreto sancisce l’apertura del mercato agli utenti “civili” attribuendo loro il diritto di recesso dai precedenti contratti e la facoltà di scegliere un venditore sul mercato libero. Lo stesso articolo prevede i meccanismi di tutela per i clienti finali domestici e per le piccole imprese che non sceglieranno di accedere al mercato libero o che, per qualsiasi motivo, dovessero trovarsi senza venditore (es: fallimento della società di vendita). Questa tutela viene diversificata per le aziende medio-grandi e per i punti di prelievo in media tensione, per i quali l’articolo 4 del D.L. prevede l’istituzione di un soggetto venditore di nomina ministeriale, diverso dall’azienda distributrice. La cornice normativa del Decreto 73 ha trovato attuazione con l’emanazione della Delibera 156/07 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (A.E.E.G.), che ha istituito il “Testo Integrato delle disposizioni dell’A.E.E.G. per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia”.
IL SERVIZIO DI “MAGGIOR TUTELA”
In seguito all’abolizione del mercato vincolato, al fine di garantire il servizio di fornitura di energia elettrica, l’Autorità ha predisposto, con la Delibera 156/07, una serie di iniziative e di strumenti, in modo da assicurare un sistema di tutela, in particolare alle famiglie e ai piccoli consumatori. Per i clienti che non scelgono un venditore sul mercato libero, è comunque garantito il servizio da parte dei distributori o apposite società di vendita. I clienti che hanno diritto alla maggior tutela sono:
a) CLIENTI DOMESTICI
Sono considerati clienti domestici (o “clienti civili”) i soggetti che devono concludere un contratto di compravendita di energia elettrica per alimentare un immobile adibito ad uso residenziale, ivi compresa l’alimentazione degli apparati elettrici che attrezzino gli spazi pertinenziali dello stesso. Sono comprese nella categoria le forniture per alimentare:
- Le applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare o collettivo, con esclusione di scuole, alberghi, collegi, convitti, ospedali, istituti penitenziari e strutture abitative similari; tali applicazioni comprendono i servizi generali in fabbricati con una sola abitazione.
- Le applicazioni in locali annessi o pertinenti alle abitazioni, ed adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage o a scopi agricoli, purchè l’utilizzo sia effettuato con unico punto di prelievo per l’abilitazione e i locali annessi e al potenza di disponibile non superi 15 kW.
Non sono ricompresi nella categoria le forniture per alimentare:
- Le applicazioni in locali condominiali.
- Apparati elettrici serventi le parti comuni di un edificio o di altra proprietà immobiliare (es. Strada privata di proprietà, pro indiviso, di edifici confinanti).
b) PICCOLE IMPRESE Sono “i clienti finali diversi dai clienti domestici aventi meno di 50 dipendenti ed un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro”. Non tutte le piccole imprese sono tuttavia ammesse al servizio di maggior tutela, per godere della tutela esse devono essere titolari di soli punti di prelievo in bassa tensione. Un’impresa che, pur rispondendo ai requisiti dimensionali e patrimoniali previsti dalla definizione di piccola impresa, abbia nella sua titolarità uno o più punti di prelievo in media tensione, verrà ammessa al servizio di salvaguardia e non a quello di tutela. Fino all’identificazione delle piccole imprese, l’esercente la maggior tutela ammette a titolo provvisorio al medesimo servizio tutti i clienti finali non domestici e non titolari di punti di prelievo in media tensione, serviti al 30 giugno 2007 nel mercato vincolato. Ciascun cliente ammesso a titolo provvisorio al servizio di maggior tutela che, successivamente non risulta piccola impresa è inserito a decorrere dall’inizio del secondo mese successivo all’identificazione nel servizio di salvaguardia. c) SERVIZI GENERALI Rientrano nel servizio di maggior tutela i clienti finali titolari di applicazioni relative a servizi generali utilizzati dai clienti di cui alle precedenti lettere a) e b), limitatamente ai punti di prelievo dei medesimi servizi generali. IL SERVIZIO DI SALVAGUARDIARientrano nel servizio di SALVAGUARDIA tutti i clienti finali non compresi nel servizio di maggior tutela, e quindi, tutte le imprese connesse in bassa tensione aventi 50 o più dipendenti o un fatturato annuo maggiore di 10 milioni €, e tutte le imprese connesse in media o alta tensione, che non abbiano scelto il proprio fornitore sul libero mercato. Il servizio di salvaguardia verrà assicurato attraverso opportune procedure concorsuali su base territoriale, sulla base degli indirizzi e delle disposizioni che saranno adottate dal Ministro dello Sviluppo Economico. Fino all'operatività di tale sistema, la continuità della fornitura per i clienti in salvaguardia è assicurata dalle imprese di distribuzione o dalle società di vendita collegate a tali imprese a condizioni e prezzi definiti liberamente dagli esercenti il servizio, i quali hanno l'obbligo di darne pubblica evidenza e di applicarle ai clienti in modo non discriminatorio.
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